Avvocato Domenico Esposito
 

APPRENDISTATO, TIROCINIO, LAVORI SOCIALMENTE UTILI – LEGGE REGIONE VENETO 46-1980

 

La Legge Regione Veneto 8.5.1980 n.46 prevede interventi, e stanziamento di fondi da parte della Regione veneto, a favore dei soggetti portatori di handicap.
Si richiama alla lettura del provvedimento, che costituisce una legge quadro, o di programma, a cui hanno fatto seguito alcune norme attuative.

Legge regionale - Regione Veneto - 8 maggio 1980, n. 46
"Interventi per l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti portatori di handicap" - (Pubblicata in B.U.R. 13 maggio 1980 n. 11)

Art. 1 - La Regione Veneto in attesa della legge di riforma dell'assistenza, per prevenire e rimuovere gli ostacoli invalidanti che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita sociale, lavorativa, culturale, economica, politica della collettività, in aggiunta ai servizi di prevenzione, di diagnosi di cura, di riabilitazione, di assistenza degli handicappati fisici, psichici e sensoriali previsti dalla legge regionale 30 maggio 1975, n.57 promuove iniziative e interventi finalizzati all'inserimento e all'integrazione sociale dei cittadini portatori di handicap.

Art.2 - Gli obiettivi indicati nell'articolo precedente si attuano favorendo:

  1. la permanenza e l'integrazione dell'handicappato nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita
  2. l'inserimento e l'integrazione nella scuola materna
  3. l'istruzione professionale e l'accesso alla scuola superiore e università nonché l'aggiornamento culturale
  4. l'orientamento professionale e l'inserimento lavorativo
  5. la riduzione del ricorso ai ricoveri, il ridimensionamento degli istituti, il superamento di ogni forma di emarginazione

A tale scopo le USL elaborano e adottano progetti-obiettivo unitari per la gestione coordinata e integrata secondo criteri di interdisciplinarietà degli interventi sanitari, sociali e formativi
La Regione eroga contributi per la realizzazione dei progetto-obiettivo delle USL assegnando i finanziamenti previsti dalla presente legge in rapporto al progetto-obiettivo stesso, alle esigenze di riequilibro territoriale degli interventi, al numero degli handicappati interessati.

Art. 3 - Ai fini della presente legge, per handicappato, si intende la persona di qualsiasi età che, per evento patologico, congenito, ereditario, traumatico o comunque intervenuto, è menomato nelle proprie facoltà fisiche e/o psichiche e/o sensoriali, incontra difficoltà di relazione, apprendimento, inserimento lavorativo, ed è, pertanto persona soggetta o esposta a processi o situazioni di emarginazione.

Art. 4 - I comuni singoli o associati e le comunità montane nonché le istituzioni eventualmente convenzionate devono garantire la piena partecipazione degli utenti e delle associazioni che li rappresentano all'attuazione, alla gestione e al controllo della funzionalità dei servizi.

Art. 5 - A integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 e in relazione alla permanenza nell'ambito familiare dei soggetti portatori di handicap, la Regione eroga contributi alle unità sanitarie locali di cui alla legge regionale 25 ottobre 1979, n.78, per la gestione di:
gruppi-famiglia o comunità-alloggio
comunità di pronto intervento, nei casi di urgente sistemazione in attesa di una sistemazione definitiva
soggiorni climatici in strutture aperte nelle località adeguate alle esigenze dei soggetti
iniziative che tendono a favorire la partecipazione dell'handicappato alle attività di tempo libero esistenti nel territorio
Le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private per la gestione dei suddetti servizi.
La convenzione dovrà prevedere gli interventi da effettuarsi dall'istituzione, i criteri e i mezzi di erogazione, le modalità di accertamento del numero di utenti, la pubblicità dei bilanci relativi all'attività convenzionata e l'entità del contributo che l'unità sanitaria locale dovrà assegnare.

Art. 6 - Fatte salve le competenze statali in materia nonché quelle dell'amministrazione provinciale previste dal T.U. della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n.383, art.144, lettera G), III, la Regione eroga contributi alle unità sanitarie locali che in accordo con gli organismi scolastici provvedono a:

  1. l'assegnazione di personale assistenziale da utilizzare nell'ambito della scuola
  2. l'assegnazione di personale qualificato per la registrazione di testi scolastici, per la lettura, la ripetizione e l'insegnamento nell'ambito della famiglia
  3. ogni altra forma di integrazione educativa atta a facilitare l'inserimento e la permanenza proficua nella scuola in ogni ordine e grado
  4. la promozione di iniziative per la qualificazione e l'aggiornamento del personale di cui alle lett. a) e b)

Art. 7 - L' U.S.L. garantisce servendosi in via prioritaria dei centri specializzati esistenti nella Regione, l'erogazione di materiale didattico e di sussidi tecnicamente adatti ai fini di agevolare l'apprendimento scolastico, l'aggiornamento professionale e la crescita dei portatori di handicap.

Art. 8 - Nell'ambito delle attività dell'osservatorio permanente previsto dall'art.5 della legge regionale 13 settembre 1978, n.59, la Regione svolge, nei diversi settori della realtà economica e sociale, indagini finalizzate e a individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazione al collocamento lavorativo degli handicappati.

Art. 9 - L'Unità sanitaria locale promuove indagini per l'individuazione dei posti di lavoro nei settori produttivi, nonché per l'individuazione delle capacità attitudinali dei singoli e delle possibilità di adattamento degli ambienti di lavoro degli handicappati i relazione al collocamento lavorativo degli stessi.
L'unità sanitaria locale che gestisce direttamente, o mediante convenzione, servizi riabilitativi per handicappati collabora con la famiglia e la scuola per l'orientamento professionale del soggetto portatore di handicap, avvalendosi anche dei risultati delle indagini di cui al comma precedente

 

Art. 10 - Fatto salvo il campo di applicazione delle leggi statali vigenti in materia di collocamento al lavoro del soggetto portatore di handicap, l'USL, previa individuazione delle tendenze e delle capacità lavorative dei singoli, nonché in armonia con quanto previsto dall'art. 9 della presente legge, provvede ad assumere tutte le iniziative utili a pervenire al collocamento lavorativo degli handicappati nei settori pubblici e privati e favorisce altresì l'istituzione di società cooperative e di strutture terapeutiche occupazionali protette.
L'USL elabora programmi di inserimento lavorativo dell'handicappato insieme con le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e di categoria nonché con le cooperative.
Art. 11 - La Regione agevola l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge erogando contributi per:

  1. l'acquisto di attrezzature per i soggetti che intendono avviarsi a un lavoro autonomo purché gli stessi non possano usufruire del diritto ad altri contributi allo stesso titolo e diano garanzia di continuità lavorativa;
  2. l'assistenza tecnico-psico-pedagogica nella fase del primo inserimento in attività di terzi, per la durata massima di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo non superiore all'anno e in collegamento con la struttura da cui l'handicappato proviene;
  3. l'acquisto di attrezzature idonee o la modifica di impianti con cui l'handicappato deve svolgere la propria attività lavorativa presso terzi;
  4. l'assunzione presso imprese di soggetti portatori di handicap la cui diminuzione permanente della capacità lavorativa non sia inferiore ai due terzi. Per la durata della convezione tra USL e imprese, la misura del contributo regionale è pari all'importo mensile degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro, maggiorato di una soma pari al 30 % della retribuzione percepita dall'handicappato;
  5. l'acquisto di attrezzature e di materiale necessario per le attività lavorative terapeutiche occupazionali;
  6. l'effettuazione di indagini sulla base di programmi tendenti all'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap;

I contributi previsti dal presente articolo sono erogati alle unità sanitarie locali che stipulano apposite convenzioni con i singoli, le imprese, le cooperative e le comunità terapeutiche occupazionali.

Art. 12 - Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui agli artt.5, 6, 11 della presente legge, devono essere presentate alle USL al presidente della Giunta regionale entro il 31 Gennaio di ogni anno e devono essere corredate da una relazione illustrativa del progetto-obiettivo e del preventivo di spesa.
Le domande rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui al precedente art.11 dovranno inoltre essere corredate da documentazione comprovante la necessità dell'acquisto dell'impianto o delle modifiche apportate ai beni strumentali, l'avvenuta assunzione dell'handicappato, i lavori eseguiti e le relative spese.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine della prestazione delle domande, la Giunta regionale predispone e il Consiglio approva il piano di ripartizione dei contributi.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno anche l'USL trasmette al Presidente della Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute nell'anno precedente per la gestione di servizi, l'indicazione delle attività svolte e del personale impiegato.
I contributi sono erogati all'USL in due soluzioni : per il 50% dopo l'approvazione del piano di ripartizione e per la restante quota a rendicontazione.
Art. 13 - Sono fatte salve le norme di cui agli artt. 40 e 44 della legge 25 ottobre 1979, n.78 " Norme per la costituzione e il funzionamento delle USL in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n.833".